Appropriazione indebita della previdenza sociale: se il credito non è stato costituito dallo Stato, non c'è reato.
11 de December de 2024, às 22:25
Alcemir Junior

Il Tribunale Superiore di Giustizia, nel giudicare il REsp 1.982.304-SP, ha riconosciuto che il reato di appropriazione indebita della sicurezza sociale, previsto dall'art. 168-A, § 1, I, del Codice Penale, ha natura di reato sostanziale.
Questo reato si consuma solo con la costituzione definitiva del credito fiscale in sede amministrativa, in conformità alle disposizioni del Precedente vincolante n. 24 del Tribunale federale. Pertanto, finché il credito non è stato costituito, non sussiste il reato di appropriazione indebita della sicurezza sociale.
Questo reato si consuma solo con la costituzione definitiva del credito fiscale in sede amministrativa, in conformità alle disposizioni del Precedente vincolante n. 24 del Tribunale federale. Pertanto, finché il credito non è stato costituito, non sussiste il reato di appropriazione indebita della sicurezza sociale.