I piani sanitari sono obbligati a pagare la crioconservazione degli ovuli delle pazienti oncologiche come misura preventiva contro il rischio di infertilità.
11 de December de 2024, às 22:26
Alcemir Junior

Recentemente, la Terza Commissione del Tribunale Superiore di Giustizia (STJ) ha preso un'importantissima decisione all'unanimità, stabilendo che le compagnie di assicurazione sanitaria sono obbligate a pagare per la procedura di crioconservazione degli ovuli di pazienti affetti da cancro.
La decisione si basa sull'idea che se la compagnia di assicurazione sanitaria copre la chemioterapia per il trattamento del cancro, deve pagare anche le misure preventive, come la crioconservazione, al fine di prevenire gli effetti negativi prevedibili, come l'infertilità. Si tratta di un traguardo significativo, che garantisce la piena riabilitazione del beneficiario al termine del trattamento.
Il caso che ha portato a questa decisione riguardava una donna affetta da cancro al seno che ha chiesto in tribunale il diritto di farsi pagare la procedura di crioconservazione degli ovuli dalla sua assicurazione sanitaria. I tribunali di grado inferiore hanno accolto la richiesta, ordinando all'operatore di rimborsare alla ricorrente circa 18.000 reais.
Al centro del ricorso all'STJ, l'operatore ha sostenuto che il contratto escludeva esplicitamente la fecondazione in vitro e le tecniche di inseminazione artificiale, tra gli altri metodi di riproduzione assistita. Tuttavia, la relatrice del caso, il giudice Nancy Andrighi, ha sottolineato la differenza tra il trattamento dell'infertilità e la prevenzione della stessa come effetto avverso della chemioterapia.
Sulla base della legislazione vigente, la giudice ha sottolineato che la raccolta dei gameti è una fase consentita della procedura di riproduzione assistita. Ha inoltre sottolineato il dovere delle compagnie di assicurazione sanitaria di prevenire le malattie, compresa l'infertilità derivante da un trattamento medico.
La decisione rispetta il principio primum, non nocere (primo, non nuocere), che implica il dovere di prevenire i danni prevedibili ed evitabili derivanti dal trattamento medico prescritto. Pertanto, l'infertilità, considerata un effetto avverso prevedibile della chemioterapia, può e deve essere evitata.
La soluzione proposta dal giudice Nancy Andrighi bilancia le aspettative del consumatore e dell'operatore. L'obbligo dell'operatore di pagare la crioconservazione degli ovociti è limitato alla data di dimissione dal trattamento chemioterapico. Da quel momento in poi, il beneficiario si assume i costi del servizio.
Questa decisione non solo costituisce un importante precedente legale, ma sottolinea anche l'importanza di trovare soluzioni equilibrate che soddisfino le esigenze di tutte le parti coinvolte. Seguiremo con attenzione gli sviluppi futuri e vi forniremo ulteriori approfondimenti su questioni legali rilevanti nel settore sanitario.
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